Citazione:http://www.aeci.it/download/testo%20unif...v%2013.pdf .
TESTO UNIFICATO DEL VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO
Nuovo regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106
Capo II - Norme di circolazione e di sicurezza - 5. Conduzione dei voli.
1. L'attività di volo da diporto o sportivo con apparecchi VDS, è svolta secondo le regole del volo VFR diurno, in ottemperanza alle regole dell'aria ed agli altri regolamenti applicabili agli spazi aerei impegnati, e, in ogni caso, fuori dalle nubi ed in condizioni meteorologiche e di visibilità tali da consentire il continuo riferimento visivo con il suolo, l'acqua, gli ostacoli e l'eventuale presenza di ogni altro tipo di traffico.
Gli apparecchi VDS avanzati di cui all'art. 20 comma.1 possono usufruire dei servizi di navigazione aerea con le stesse modalità e gli stessi obblighi degli altri aeromobili; detti apparecchi dovranno anche attenersi alle prassi operative che saranno concordate tra l'Aero Club d'Italia e l'Autorità ATS competente.
2. Salvo diversa autorizzazione dell'Autorità Competente, sentito l'Ente dei servizi di traffico aereo (ATS) avente competenza sullo spazio aereo interessato, nonchè quanto previsto al successivo comma 4, l'attività VDS è svolta fuori dagli spazi aerei controllati e dalle zone di traffico aeroportuale (ATZ), tenendosi a distanza di sicurezza dagli ostacoli e in ogni caso, non inferiore a 5 km dagli aeroporti non ubicati entro ATZ (Aerodrome Traffic Zone).
3. Salvo diversa autorizzazione dell'Autorità Competente, sentita l'autorità ATS avente competenza sullo spazio aereo interessato, l'attività VDS con apparecchi non qualificati avanzati ai sensi del successivo art. 20 è consentita fino ad un'altezza massima di 500 piedi dal terreno, determinata con riferimento all'ostacolo più elevato nel raggio di 5 chilometri. Il predetto limite di 500 piedi è elevato a 1000 piedi nei giorni di sabato e domenica e nelle altre festività nazionali; ai predetti apparecchi è altresì vietato il sorvolo dei centri abitati ed assembramenti di persone. Limitatamente alle scuole di volo riconosciute dall'Aero Club d'Italia, il limite di 500 piedi è elevato a 1000 piedi nel raggio di 3 chilometri dall'ubicazione della pista ove la scuola ha l'autorizzazione per svolgere la propria attività. Sono, comunque, fatti salvi i diversi limiti imposti dall'Autorità Competente alle scuole di volo ubicate nelle zone di spazio aereo controllato.
4. La titolarità della qualifica di pilota VDS avanzato, di cui al successivo art. 8 comma 8 o il possesso dell'attestato di istruttore VDS avanzato di cui al successivo art.15, 6 autorizzano il pilota responsabile, ai comandi di un apparecchio qualificato avanzato ai sensi del successivo art. 20, ad operare su aeroporti non aperti al traffico commerciale, su quelli aperti al traffico commerciale indicati da ENAC, nonchè in tutti gli spazi aerei delle FIR italiane. Analoga facoltà è concessa ai cittadini stranieri in possesso dell'attestato di cui all'art. 8 comma 7, qualora sia in vigore apposito accordo concluso tra l'Aero Club d'Italia e l'Ente avente competenza nello stato di cittadinanza del pilota.
5. Non sono consentiti impieghi diversi dal volo da diporto o sportivo ad esclusione del traino di apparecchi da volo libero e alianti VDS.
Chi è più informato di me riguardo a questa proposta di regolamento, per favore mi aiuti a capire. Ricordo che questa è ancora una bozza di regolamento, quindi ciò che leggete qui non è in vigore e non è detto che lo sarà mai, quindi nessuno può prendere spunto da quanto scritto qui per volare oggi.
Allora, correggetemi se sbaglio:
Questo regolamento stabilisce in pratica che, all'interno della categoria "apparecchi VDS", nasce una sotto-categoria "apparecchi VDS avanzati" che, quando condotti da "piloti VDS avanzati", possono godere di condizioni differenti rispetto agli altri "apparecchi VDS".
In ogni caso gli "apparecchi VDS avanzati" restano "apparecchi VDS", quindi quando si parla genericamente di "apparecchi VDS" si parla anche degli "apparecchi VDS avanzati".
Analisi:
Mi stupisce che nella commissione che ha steso il regolamento non c'era nessuno (dico nessuno) in rappresentanza di ENAV e del mondo ATM e in alcuni passaggi se ne sente davvero la mancanza.
Comma 1
Dice che il volo VDS (generico) va condotto in accordo alle regole del volo VFR diurno, ma in contatto visivo con il suolo; questa è una contraddizione, perchè le minime VMC per il volo VFR richiedono il contatto visivo con il suolo solo a bassa quota con visibilità da 5 a 1,5 km. Qui i VDS (tutti, anche quelli avanzati) sono penalizzati rispetto ai velivoli tradizionali (li chiamo aeroplani d'ora in avanti). Gli aeroplani possono volare sopra le nubi, i VDS (tutti) invece no; infine dice anche che gli "apparecchi VDS avanzati" possono usufruire dei servizi ATS e non vedo cosa c'entri con l'inizio del comma, che parla di regole del volo, ma vabbè.
Comma 2
Dice che, salvo diverse disposizioni, l'attività VDS (generico) va svolta fuori dagli spazi aerei controllati e dalle ATZ. Si capisce abbastanza, se non fosse che la "diversa disposizione" arriva al Comma 4; ma allora perchè non scrivere tutto qui? Mah...
Comma 3
Ribadisce agli "apparecchi VDS non avanzati" le quote massime già oggi in vigore, ma non dice quali siano le quote dei "VDS avanzati". Per deduzione, direi che le quote massime dei "VDS avanzati" siano quelle degli aeroplani, ma sempre e comunque (anche a FL190) in contatto visivo con il suolo. Ma non sta scritto da nessuna parte, lo sto deducendo io. E se lo devo dedurre io non va bene, perchè un altro potrebbe dedurre qualcos'altro.
Comma 4
Dice (in deroga al comma 2) che gli "apparecchi VDS avanzati" condotti da "piloti VDS avanzati" possono accedere agli aeroporti non commerciali (e su quelli commerciali indicati da ENAC) nonchè a tutti gli spazi aerei delle FIR italiane.
Cosa vuol dire "accedere a un aeroporto"?
E se voglio accedere al CTR è la stessa cosa che voler accedere all'aeroporto?
Perchè se voglio soltanto attraversare il CTR per accorciare il tragitto non voglio accedere all'aeroporto.
Quindi, scritto così, se domani Enac dice che Malpensa non è tra gli aeroporti "accessibili", comunque i "VDS avanzati" potrebbero chiedere l'attraversamento del CTR, perchè è solo l'aeroporto a non essere accessibile, e non sono certo che questa fosse l'intenzione di chi ha steso il regolamento.
Conclusioni:
A me sembra che la successione degli articoli non segua un filo logico, come se fossero stati scritti da cinque soggetti distinti e poi incollati insieme; alcune norme molto importanti sono poi lasciati all'interpretazione e non voglio credere che siano "dimenticanze volute" per poter forzare le regole domani. Penso che, stabilite le intenzioni, si potessero tradurre in norme molto più chiare e intelleggibili. Infine ribadisco come grave che il mondo ATM non abbia partecipato attivamente ai lavori, ma sia solo stato informato alla fine.
Non è un'accusa a chi ha scritto le regole; è possibilissimo che Enav sia stata invitata ma abbia fatto spallucce; non lo so.
Chi ha le mie stesse perplessità?